L’Autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del D.P.C.M. n. 40 del 4 marzo 2024 costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa.
Il procedimento di Autorizzazione unica, in analogia con l'orientamento statale in materia di ZES, presuppone il rilascio di due o più titoli abilitativi necessari per un progetto d’investimento inerente alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZLS.
L'attivazione di un singolo procedimento rimane di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai cui competerà, qualora ricorrano i presupposti normativi, applicare la riduzione dei termini del procedimento previsti dal comma 4 dell'articolo 12 del D.P.C.M. n. 40 del 4 marzo 2024.
I progetti proposti devono essere coerenti con i parametri indicati nel piano di sviluppo strategico ZLS "Porto di Venezia-Rodigino" e rientranti in una delle seguenti tipologie:
- la realizzazione di un nuovo stabilimento/sede operativa;
- l’ampliamento di uno stabilimento esistente con contestuale incremento della capacità produttiva;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.
Ne consegue che sono esclusi dal rilascio dell'Autorizzazione Unica:
- interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o a Comunicazione;
- singoli procedimenti di autorizzazione da attivare presso l’Amministrazione competente.
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